Il datore di lavoro può rifiutare la cessione del quinto?

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La risposta breve è no, non può rifiutare la cessione del quinto dello stipendio per una semplice scelta discrezionale.

La cessione del quinto è infatti un istituto disciplinato dalla legge che consente al lavoratore di destinare al rimborso del finanziamento una quota della propria retribuzione, entro il limite previsto. Una volta perfezionata e notificata correttamente la cessione, il datore di lavoro deve effettuare la trattenuta e versare le somme al soggetto finanziatore.

La situazione è però diversa quando si parla di delega di pagamento, spesso chiamata anche “doppio quinto”: in questo caso il datore di lavoro non è obbligato ad accettare la richiesta. La Banca d’Italia distingue espressamente i due istituti e precisa che, mentre l’adesione alla cessione del quinto è obbligatoria, quella alla delega è facoltativa.

Questa distinzione è fondamentale perché un eventuale rifiuto dell’azienda non significa necessariamente che il lavoratore non possa ottenere una cessione del quinto.

Cessione del quinto e delega di pagamento: qual è la differenza?

Prima di analizzare i possibili problemi con il datore di lavoro, occorre distinguere le due operazioni.

Cessione del quintoDelega di pagamento
È un diritto del lavoratore nei limiti previsti dalla leggeRichiede l’accettazione del datore di lavoro
La rata può arrivare fino a un quinto dello stipendioPuò consentire un’ulteriore trattenuta
Il datore deve dare esecuzione alla cessione correttamente notificataIl datore può rifiutare
È assistita da assicurazione obbligatoriaLa disciplina assicurativa è differente
Può essere utilizzata anche senza una precedente cessioneViene spesso utilizzata insieme alla cessione per aumentare l’importo finanziabile

La delega non è quindi semplicemente una “seconda cessione”. È un istituto giuridicamente distinto: la Banca d’Italia evidenzia proprio che la cessione produce l’effetto della cessione del credito, mentre la delega richiede il consenso del datore di lavoro.

In pratica: se l’azienda dice no alla delega, questo non equivale a un rifiuto della cessione del quinto.

Cosa comporta al datore di lavoro la cessione del quinto?

Per l’azienda, la cessione del quinto comporta soprattutto una serie di adempimenti amministrativi e contabili.

Il datore di lavoro deve:

  • ricevere la comunicazione/notifica relativa alla cessione;
  • verificare i dati necessari alla corretta gestione della trattenuta;
  • effettuare la trattenuta sulla retribuzione nei limiti previsti;
  • versare la rata al soggetto finanziatore secondo le modalità indicate;
  • gestire eventuali variazioni della posizione lavorativa che possono incidere sulla cessione.

Questo non significa che l’azienda diventi garante del prestito.

Il debito rimane infatti a carico del lavoratore che ha sottoscritto il finanziamento. Il datore di lavoro assume il ruolo necessario alla gestione della trattenuta e del successivo versamento delle somme.

È quindi importante non confondere obbligo di gestire la cessione con obbligo di rimborsare il finanziamento al posto del dipendente.

Cosa significa “benestare datore di lavoro” nella cessione del quinto?

L’espressione “benestare del datore di lavoro” può creare confusione perché, nel linguaggio commerciale e operativo delle cessioni, viene utilizzata per indicare un documento attraverso il quale l’azienda conferma le informazioni necessarie alla gestione della trattenuta.

Nella pratica, il finanziatore può chiedere all’azienda di verificare elementi come:

  • rapporto di lavoro;
  • retribuzione;
  • rata da trattenere;
  • decorrenza della trattenuta;
  • eventuali precedenti trattenute;
  • dati necessari per effettuare correttamente i versamenti.

Alcuni operatori considerano il benestare un passaggio dell’iter necessario alla liquidazione.

Ma bisogna fare una distinzione importante: il benestare non deve essere interpretato come il diritto del datore di lavoro di decidere liberamente se concedere o meno la cessione.

La cessione dello stipendio è infatti diversa dalla delega di pagamento: per quest’ultima è necessario il consenso del datore, mentre la cessione segue una disciplina specifica che obbliga il datore a darvi esecuzione.

Perché allora viene richiesto il benestare?

Perché nella gestione concreta della pratica il finanziatore deve acquisire dal datore di lavoro le informazioni necessarie a verificare che la trattenuta possa essere applicata correttamente.

Non bisogna quindi confondere:

verifica amministrativa dell’azienda → necessaria per gestire la pratica

con

consenso discrezionale dell’azienda → non necessario per esercitare il diritto alla cessione.

Cosa succede se l’azienda non firma il benestare per la cessione del quinto?

Questo è uno dei casi che genera più dubbi.

Se l’azienda non firma il documento predisposto dalla finanziaria, bisogna innanzitutto capire perché non lo firma.

Potrebbe, ad esempio:

  • utilizzare una propria modulistica;
  • chiedere una correzione dei dati;
  • non gestire quel particolare documento attraverso la procedura richiesta dall’intermediario;
  • ritardare la risposta;
  • rifiutarsi ingiustificatamente di collaborare alla gestione della cessione.

Non è quindi corretto concludere automaticamente che “senza firma del benestare la cessione è impossibile”.

Il punto centrale rimane l’obbligo del datore di dare esecuzione alla cessione correttamente perfezionata e notificata.

In caso di difficoltà, il lavoratore dovrebbe evitare di considerare il mancato benestare come un semplice “rifiuto del prestito” e chiedere al finanziatore o all’intermediario di verificare quale adempimento manca concretamente per completare la procedura.

Questo è particolarmente importante per chi lavora in aziende con procedure amministrative interne complesse, perché il problema può essere operativo e non sostanziale.

Cosa succede se un’azienda non è assumibile per la cessione del quinto?

Azienda non assumibile” è un’espressione che può sembrare riferita all’idoneità del datore di lavoro ad accettare la cessione, ma normalmente riguarda un’altra questione: la possibilità per il finanziatore e per la compagnia assicurativa di assumere il rischio collegato a quel rapporto di lavoro.

Nel mercato delle cessioni, infatti, il datore di lavoro costituisce una componente importante della valutazione della pratica. La cessione prevede una copertura assicurativa obbligatoria e, per i dipendenti privati, l’intermediario deve poter gestire il rapporto con l’azienda secondo le proprie procedure e i requisiti di finanziabilità e assicurabilità.

Un’azienda può quindi essere considerata non assumibile o non assicurabile da uno specifico intermediario o da una specifica compagnia, senza che ciò significhi automaticamente che la cessione sia vietata dalla legge.

Tra gli elementi che possono incidere sulla valutazione possono rientrare, a seconda delle politiche del finanziatore e dell’assicuratore:

  • caratteristiche dell’azienda;
  • settore di attività;
  • anzianità e stabilità del rapporto di lavoro;
  • dimensioni e struttura aziendale;
  • posizione contributiva;
  • requisiti richiesti dalla compagnia assicurativa;
  • eventuali condizioni specifiche applicate al lavoro a tempo determinato.

È quindi fondamentale distinguere azienda non assumibile da azienda che rifiuta la cessione.

Nel primo caso il problema può riguardare la valutazione assicurativa o creditizia della pratica; nel secondo si parla invece del comportamento del datore di lavoro rispetto a un obbligo previsto dalla disciplina della cessione.

Cosa succede se il datore di lavoro non paga le rate della cessione del quinto?

Qui occorre distinguere due situazioni.

Il datore trattiene la rata ma non la versa

Se il datore di lavoro effettua la trattenuta dalla busta paga ma non provvede al successivo versamento al finanziatore, la situazione è diversa dal semplice mancato pagamento del dipendente.

Il lavoratore, infatti, ha già subito la trattenuta prevista sulla propria retribuzione.

Per questo motivo non si deve automaticamente considerare il dipendente come se avesse deciso di non pagare volontariamente la rata.

L’azienda deve adempiere agli obblighi derivanti dalla gestione della cessione e il problema deve essere affrontato nei rapporti tra datore, finanziatore e soggetti coinvolti nella procedura.

Il datore non effettua correttamente la trattenuta

Anche in questo caso occorre verificare perché la trattenuta non sia stata effettuata: può trattarsi di un errore amministrativo, di una variazione della posizione lavorativa, di una sospensione della retribuzione oppure di una situazione che richiede un aggiornamento della pratica.

Il consiglio pratico è non aspettare che il problema si accumuli: il lavoratore dovrebbe segnalare tempestivamente la situazione alla finanziaria o all’intermediario che gestisce la cessione, conservando le buste paga e la documentazione relativa alla trattenuta.

Cosa succede se il datore di lavoro non paga la cessione del quinto?

Questa domanda è simile alla precedente, ma merita una precisazione.

La cessione del quinto non trasferisce al datore di lavoro il debito del dipendente. Il finanziamento rimane intestato al lavoratore.

Il datore di lavoro, però, svolge un ruolo essenziale perché deve trattenere dalla retribuzione la rata e trasferirla al soggetto finanziatore.

Per questo motivo è importante verificare che cosa sia realmente accaduto:

  1. la rata è stata trattenuta dalla busta paga?
  2. la rata non è stata trattenuta?
  3. è stata trattenuta ma non è stata versata?
  4. il rapporto di lavoro è terminato?
  5. la retribuzione è stata sospesa o modificata?
  6. la finanziaria ha ricevuto correttamente la comunicazione dell’evento?

La soluzione non è necessariamente la stessa in tutti questi casi.

In particolare, il lavoratore dovrebbe evitare di effettuare autonomamente un secondo pagamento della rata prima di avere chiarito la situazione con il finanziatore, perché potrebbe verificarsi una duplicazione del pagamento.

Devo comunicare al mio nuovo datore di lavoro la mia cessione del quinto?

Sì, il cambio di datore di lavoro non cancella la cessione del quinto.

Quando il rapporto di lavoro termina e il finanziamento non è ancora estinto, la cessione deve essere trasferita secondo le modalità previste dalla normativa.

La Banca d’Italia spiega che, in caso di cambio di lavoro, il nuovo datore viene informato e continua a effettuare la trattenuta sulla nuova retribuzione.

La normativa prevede inoltre specifici meccanismi per la cessazione del rapporto di lavoro. L’INPS, ad esempio, richiama l’articolo 43 del D.P.R. 180/1950, secondo cui, quando il rapporto di lavoro termina prima dell’estinzione della cessione, l’efficacia della cessione può trasferirsi sulla pensione maturata successivamente, secondo le condizioni previste dalla legge.

Per questo motivo cambiare lavoro non significa avere una nuova libertà di scelta sulla cessione già in corso.

È comunque opportuno comunicare tempestivamente il cambio alla finanziaria o all’intermediario che gestisce il finanziamento, così da permettere l’aggiornamento della posizione e il corretto trasferimento della trattenuta.

E se il nuovo datore di lavoro rifiuta di applicare la cessione?

Anche in questo caso occorre distinguere il rifiuto discrezionale da un problema tecnico.

Il nuovo datore di lavoro non può semplicemente decidere che “non vuole dipendenti con la cessione del quinto”. La cessione non dipende infatti dal gradimento dell’azienda.

Potrebbero però emergere problemi relativi alla documentazione, alla corretta notifica, alla gestione amministrativa oppure ai requisiti specifici necessari per trasferire la posizione.

È quindi importante far intervenire il soggetto finanziatore, che può verificare la posizione direttamente con il nuovo datore.

Quando il datore di lavoro può rifiutare una trattenuta?

Non tutte le trattenute sulla busta paga sono assimilabili alla cessione del quinto.

Questa è una distinzione fondamentale.

Cessione del quinto

È disciplinata dalla normativa specifica sulla cessione degli stipendi e dei salari. Il datore non può opporsi discrezionalmente.

Delega di pagamento

È un istituto differente e richiede l’accettazione del datore di lavoro. La Banca d’Italia lo indica espressamente: il datore può scegliere se accettare o rifiutare la delega.

Altre trattenute

Pignoramenti, assegni, accordi di pagamento e altre forme di trattenuta seguono regole proprie e non devono essere confuse con la cessione del quinto.

Cessione del quinto rifiutata dal datore di lavoro: cosa fare?

Se l’azienda afferma di non voler accettare la cessione, il primo passo è capire che cosa sta effettivamente rifiutando.

Può trattarsi di:

  • una cessione del quinto già notificata;
  • la firma di uno specifico modello di benestare;
  • la compilazione di un documento;
  • la delega di pagamento;
  • una richiesta dell’intermediario;
  • una procedura interna dell’azienda.

La differenza è sostanziale.

Se si tratta della cessione del quinto

È opportuno rivolgersi immediatamente alla finanziaria o al mediatore che sta seguendo la pratica, comunicando il problema e chiedendo di verificare direttamente la posizione con l’azienda.

Se si tratta della delega

Il rifiuto può invece essere legittimo, perché l’accettazione del datore è necessaria.

Se l’azienda è definita “non assumibile”

Occorre verificare se il problema riguarda l’assicurabilità del rapporto di lavoro e se sia possibile individuare un intermediario o una soluzione compatibile con i requisiti applicabili.

Il datore di lavoro può rifiutare la cessione del quinto? In sintesi

La risposta può essere riassunta in questo modo:

La cessione del quinto e la delega di pagamento non sono la stessa cosa.

Per la cessione del quinto dello stipendio, il datore di lavoro non può opporsi semplicemente perché non intende accettare la trattenuta: deve dare esecuzione alla cessione secondo la disciplina prevista.

Per la delega di pagamento, invece, il consenso dell’azienda è necessario e quindi il datore può rifiutare.

Anche il cosiddetto benestare deve essere interpretato correttamente: il documento può far parte dell’iter operativo della pratica, ma non deve essere confuso con un diritto discrezionale dell’azienda di autorizzare o meno la cessione.

Infine, se viene comunicato al lavoratore che la sua azienda non è assumibile, non significa necessariamente che il datore abbia rifiutato la cessione: può trattarsi di una valutazione legata all’assicurabilità o alle politiche del finanziatore.

Per chi sta valutando una cessione del quinto, soprattutto quando esistono già altri finanziamenti o una situazione lavorativa particolare, la soluzione più prudente è quindi verificare prima della richiesta definitiva la fattibilità dell’operazione in relazione al proprio rapporto di lavoro.

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FAQ

Il datore di lavoro può rifiutare la cessione del quinto?

No, non può rifiutarla per una semplice scelta discrezionale. La cessione del quinto è diversa dalla delega di pagamento, che invece richiede il consenso del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve firmare il benestare?

Il benestare è un documento utilizzato nell’iter operativo di molte pratiche, ma non va confuso con un consenso discrezionale del datore alla cessione. La gestione concreta può variare in base alle procedure dell’amministrazione e dell’intermediario.

Cosa significa azienda non assumibile?

In genere significa che il rapporto di lavoro non presenta, per uno specifico intermediario o assicuratore, i requisiti necessari per assumere il relativo rischio. Non equivale automaticamente a un rifiuto del datore di lavoro.

Il datore può rifiutare il doppio quinto?

Può rifiutare la delega di pagamento, che è distinta dalla cessione del quinto e richiede l’accettazione del datore.

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